fine di dare piena attuazione a tutti gli obiettivi del presente Accordo, le Parti incoraggeranno e faciliteranno: - la creazione di joint ventures e di altre forme di attivita' economica congiunta; - la fornitura di merci, macchinari, attrezzature, impianti chiavi in mano e servizi; - lo scambio di missioni di imprenditori; - qualsiasi forma possibile di assistenza ed aiuto per la formazione e costruzione, riconversione di imprese ed impianti, nonche' per l'esecuzione di progetti e ricerca; - l'addestramento del personale e scambi di esperti, consulenti e borsisti; - scambio di brevetti, licenze, know-how e nuove tecnologie.

Testo vigente dal 30 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;170~accordo-art5 · fonte su Normattiva