fine di dare piena attuazione a tutti gli obiettivi del presente Accordo, le Parti incoraggeranno e faciliteranno: - la creazione di joint ventures e di altre forme di attivita' economica congiunta; - la fornitura di merci, macchinari, attrezzature, impianti chiavi in mano e servizi; - lo scambio di missioni di imprenditori; - qualsiasi forma possibile di assistenza ed aiuto per la formazione e costruzione, riconversione di imprese ed impianti, nonche' per l'esecuzione di progetti e ricerca; - l'addestramento del personale e scambi di esperti, consulenti e borsisti; - scambio di brevetti, licenze, know-how e nuove tecnologie.
Testo vigente dal 30 marzo 1996
