ed elaborazione dei programmi d'azione subregionali I programmi d'azione subregionali sono incentrati sulle questioni che sono meglio esaminate a livello subregionale. I programmi d'azione subregionali creano, se e' il caso, meccanismi per la gestione delle risorse naturali-ripartite. Tali meccanismi permettono di disciplinare efficacemente i problemi transfrontalieri connessi alla desertificazione e/o alla siccita' e recano sostegno all'attuazione armoniosa dei programmi d'azione nazionali. I programmi d'azione, subregionali sono incentrati, secondo quanto conviene, sugli ambiti prioritari seguenti: (a) programmi congiunti per garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali transfrontaliere, mediante meccanismi bilaterali e multilaterali, secondo quanto conviene; (b) coordinamento dei programmi di valorizzazione delle fonti energetiche sostitutive; (c) cooperazione nella gestione e padronanza della lotta contro i devastatori nonche' contro le malattie delle piante e degli animali; (d) attivita' di consolidamento delle capacita', di educazione e di sensibilizzazione del pubblico che sono meglio svolte o sostenute a livello subregionale; (e) cooperazione scientifica e tecnica, in particolare negli ambiti climatologico, meteorologico e idrologico, compresa la costituzione di reti per la raccolta e la valutazione di dati, la riunione di informazioni e la sorveglianza dei progetti, il coordinamento delle attivita' di ricerca-sviluppo e la definizione di un ordine di priorita' in questo campo; (f) sistemi di allarme precoce e pianificazione congiunta per attenuare gli effetti della siccita', comprese misure per far fronte ai problemi connessi alle migrazioni dovute a fattori ecologici; (g) ricerca di mezzi che permettano di condividere le esperienze, in particolare in materia di partecipazione delle popolazioni e degli enti locali, e creazione di un contesto favorevole per una migliore gestione delle terre e l'utilizzazione di tecnologie appropriate; (h) consolidamento della capacita' delle organizzazioni subregionali di coordinare e fornire servizi tecnici, nonche' creazione, riorientamento e rafforzamento di centri e istituzioni subregionali; e (i) elaborazione di politiche nei campi che, come il commercio, incidono sulle zone e le popolazioni colpite, e in particolare di politiche di coordinamento dei regimi di commercializzazione regionali e di creazione d'infrastrutture comuni.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;170~allegato-i-art11 · fonte su Normattiva