dei programmi d'azione subregionali, regionali e congiunti I Paesi Parte colpiti che elaborano un programma d'azione subregionale, regionale o congiunto possono istituire un comitato di coordinamento composto di rappresentanti di ogni Paese Parte colpito al fine di esaminare i progressi della lotta contro la desertificazione, di armonizzare i programmi d'azione nazionali, di formulare raccomandazioni ai differenti stadi dell'elaborazione e dell'attuazione dei programmi subregionali, regionali o congiunti, e di servire quale centro di collegamento per il coordinamento e la promozione della cooperazione tecnica in applicazione degli articoli 16-19 della Convenzione.
Testo vigente dal 20 giugno 1997
