organizzativo del programma d'azione regionale 1. In applicazione dell'articolo 11 della Convenzione, i Paesi Parte africani decidono congiuntamente le procedure per elaborare e eseguire il programma d'azione regionale. 2. Le Parti possono fornire un sostegno adeguato alle istituzioni e organizzazioni regionali africane competenti per permettere loro di aiutare i Paesi Parte africani ad adempiere le responsabilita' loro imposte dalla Convenzione.
Testo vigente dal 20 giugno 1997
