organizzativo del programma d'azione regionale 1. In applicazione dell'articolo 11 della Convenzione, i Paesi Parte africani decidono congiuntamente le procedure per elaborare e eseguire il programma d'azione regionale. 2. Le Parti possono fornire un sostegno adeguato alle istituzioni e organizzazioni regionali africane competenti per permettere loro di aiutare i Paesi Parte africani ad adempiere le responsabilita' loro imposte dalla Convenzione.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;170~allegato-i-art12 · fonte su Normattiva