finanziari 1. In ossequio alle disposizioni dell'articolo 7 della Convenzione, che sottolinea la priorita' da accordare in particolare ai Paesi africani colpiti, Parti della Convenzione, e tenuto conto della situazione particolare in cui versa tale regione, le Parti si adoperano specialmente per applicare in Africa le disposizioni dei paragrafi 1 (d) e 1 (e) dell'articolo 21 della Convenzione, segnatamente: (a) facilitando la creazione di meccanismi, come fondi nazionali per la lotta contro la desertificazione, al fine di convogliare le risorse finanziarie a livello locale; (b) rafforzando i fondi e i meccanismi finanziari esistenti ai livelli subregionale e regionale. 2. In ossequio alle disposizioni degli articoli 20 e 21 della Convenzione, le Parti che sono parimenti membri degli organi dirigenti delle istituzioni finanziarie regionali e subregionali pertinenti, incluse la Banca africana di sviluppo e il Fondo africano di sviluppo, incoraggiano gli sforzi miranti a conferire la necessaria priorita' e attenzione alle attivita' di queste istituzioni che fanno progredire l'attuazione del presente allegato. 3. Le Parti razionalizzano, nella misura del possibile, le modalita' per convogliare i fondi ai Paesi africani colpiti, Parti della Convenzione.
Testo vigente dal 20 giugno 1997
