tecnica e cooperazione Le Parti s'impegnano, in funzione delle loro rispettive capacita', a razionalizzare l'assistenza tecnica fornita ai Paesi Parte africani e la cooperazione con questi ultimi, al fine di accrescere l'efficacia dei progetti e dei programmi, provvedendo tra l'altro a: (a) limitare le spese di appoggio e di sostegno, soprattutto le spese generali, in ogni caso, queste spese rappresentano soltanto un'esigua percentuale del costo totale del progetto per ottimizzarne gli effetti; (b) far capo di preferenza ai servizi di esperti nazionali competenti o, qualora necessario, di esperti competenti della subregione e/o della regione, per la concezione, l'elaborazione e l'attuazione dei progetti e formare esperti locali qualora non ve ne siano; e (c) fare in modo che l'assistenza tecnica da apportare sia gestita e coordinata correttamente nonche' utilizzata con efficacia.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;170~allegato-i-art16 · fonte su Normattiva