finanziarie 1. In applicazione dell'articolo 20 della Convenzione e del paragrafo 2 dell'articolo 4, i Paesi africani colpiti, Parti della Convenzione, si adoperano per garantire un quadro macro-economico atto a facilitare la mobilizzazione di risorse finanziarie, concepiscono politiche e stabiliscono procedure che permettono di devolvere le risorse in modo piu' efficace ai programmi di sviluppo locale, anche per il tramite di organizzazioni non governative, secondo quanto conviene. 2. In applicazione dei paragrafi 4 e 5 dell'articolo 21 della Convenzione, le Parti convengono di allestire un inventario delle fonti di finanziamento ai livelli nazionale, subregionale, regionale ed internazionale per garantire l'utilizzazione razionale delle risorse esistenti e per determinare le lacune da colmare per facilitare l'attuazione di programmi d'azione. Questo inventario e' regolarmente studiato ed aggiornato. 3. In ossequio alle disposizioni dell'articolo 7 della Convenzione, i Paesi Parte sviluppati continuano a stanziare risorse importanti e/o risorse accresciute in favore dei Paesi africani colpiti, Parti della Convenzione, nonche' altre forme di aiuto sulla base di accordi e di meccanismi di compartecipazione di cui all'articolo 18, prestando debitamente attenzione alle questioni relative all'indebitamento, agli scambi internazionali e agli accordi di commercializzazione, conformemente al paragrafo 2 (b) dell'articolo 4 della Convenzione.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;170~allegato-i-art14 · fonte su Normattiva