tecnica, scientifica e tecnologica Conformemente alla Convenzione, in particolare ai suoi articoli 16- 18, e nel quadro del meccanismo di coordinamento previsto dall'articolo 7 del presente allegato, i Paesi Parte colpiti della regione, operando individualmente o collettivamente: (a) favoriscono il rafforzamento delle reti di cooperazione tecnica e dei sistemi d'informazione nazionali, subregionali e regionali, nonche' la loro integrazione, secondo quanto conviene, nelle fonti mondiali d'informazione; (b) allestiscono un inventario delle tecnologie e delle conoscenze disponibili e favoriscono la loro diffusione e la loro utilizzazione; (c) incoraggiano l'utilizzazione delle tecnologie, conoscenze, capacita' operative e pratiche tradizionali, in applicazione del paragrafo 2 (b) dell'articolo 18 della Convenzione; (d) determinano i bisogni in materia di trasferimento di tecnologia; e (e) operano a favore della definizione, dell'adattamento, dell'adozione e del trasferimento di nuove tecnologie ecologicamente razionali.
Testo vigente dal 20 giugno 1997
