istituzionale 1. Per porre in atto il presente allegato, i Paesi Parte colpiti della regione:

  • a)creano e/o rafforzano a livello nazionale centri di collegamento incaricati di coordinare le azioni svolte per lottare contro la desertificazione e/o attenuare gli effetti della siccita'; e b) creano un meccanismo di coordinamento dei centri di collegamento nazionali con i seguenti obiettivi: (i) lo scambio d'informazioni e d'esperienze, (ii) il coordinamento delle attivita' ai livelli subregionale e regionale, (iii) la promozione e la cooperazione tecnica, scientifica, tecnologica e finanziaria, (iv) la definizione dei bisogni in materia di cooperazione esterna, e (v) l'assistenza operativa e la valutazione dell'attuazione dei programmi d'azione. 2. I Paesi Parte colpiti della regione organizzano periodicamente riunioni di coordinamento e il Segretariato permanente puo', a loro domanda, in virtu' dell'articolo 23 della Convenzione, facilitare la convocazione di tali riunioni di coordinamento: (a) fornendo consigli sull'organizzazione di accordi di coordinamento efficaci, traendo insegnamento da altri accordi di questo tipo; (b) informando le agenzie bilaterali e multilaterali competenti sulle riunioni di coordinamento e incoraggiandole a parteciparvi attivamente; e (c)fornendo altre informazioni utili per stabilire o migliorare i processi di coordinamento.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;170~allegato-iii-art7 · fonte su Normattiva