ai livelli dell'elaborazione e dell'attuazione dei programmi d'azione 1. Le Parti collaborano strettamente, direttamente e per il tramite delle organizzazioni intergovernative competenti, al fine di elaborare e attuare i programmi d'azione. 2. Le Parti stabiliscono, in particolare ai livelli nazionale e locale, meccanismi operativi atti a garantire il migliore coordinamento possibile tra i Paesi Parte sviluppati, i Paesi Parte in sviluppo e le organizzazioni intergovernative e non governative competenti, al fine di evitare i doppioni, di armonizzare gli interventi e gli approcci e di ottimizzare l'effetto dell'aiuto. Nei Paesi Parte in sviluppo ci si concentrera' prioritariamente a coordinare le attivita' relative alla cooperazione internazionale al fine di raggiungere il massimo d'efficacia nell'utilizzazione delle risorse, di assicurare un aiuto adeguato e di facilitare l'attuazione dei programmi nazionali e il rispetto delle priorita' ai sensi della presente Convenzione.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;170~art14 · fonte su Normattiva