all'elaborazione e all'attuazione dei programmi d'azione 1. I provvedimenti destinati a sostenere i programmi d'azione in applicazione dell'articolo 9 comprendono tra l'altro: (a) una cooperazione finanziaria intesa ad assicurare ai programmi d'azione una prevedibilita' tale da permettere la necessaria pianificazione a lungo termine; (b) l'elaborazione e l'utilizzazione di meccanismi di cooperazione che offrano migliori possibilita' di sostegno a livello locale, anche per il tramite di organizzazioni non governative, al fine di favorire la riproduzione, se e' il caso, delle attivita' che hanno avuto successo nell'ambito di programmi pilota; (c) una maggiore flessibilita' nella concezione, nel finanziamento e nell'attuazione dei progetti, conformemente all'approccio sperimentale, iterativo, che si addice ad un'azione a livello degli enti locali fondata sulla partecipazione; e (d) secondo quanto conviene, procedure amministrative e budgettarie atte a rafforzare l'efficacia della cooperazione e dei programmi di sostegno. 2. Tale sostegno ai Paesi Parte in sviluppo e' concesso prioritariamente ai Paesi Parte africani e ai Paesi Parte meno progrediti.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-06-04;170~art13 · fonte su Normattiva