all'elaborazione e all'attuazione dei programmi d'azione 1. I provvedimenti destinati a sostenere i programmi d'azione in applicazione dell'articolo 9 comprendono tra l'altro: (a) una cooperazione finanziaria intesa ad assicurare ai programmi d'azione una prevedibilita' tale da permettere la necessaria pianificazione a lungo termine; (b) l'elaborazione e l'utilizzazione di meccanismi di cooperazione che offrano migliori possibilita' di sostegno a livello locale, anche per il tramite di organizzazioni non governative, al fine di favorire la riproduzione, se e' il caso, delle attivita' che hanno avuto successo nell'ambito di programmi pilota; (c) una maggiore flessibilita' nella concezione, nel finanziamento e nell'attuazione dei progetti, conformemente all'approccio sperimentale, iterativo, che si addice ad un'azione a livello degli enti locali fondata sulla partecipazione; e (d) secondo quanto conviene, procedure amministrative e budgettarie atte a rafforzare l'efficacia della cooperazione e dei programmi di sostegno. 2. Tale sostegno ai Paesi Parte in sviluppo e' concesso prioritariamente ai Paesi Parte africani e ai Paesi Parte meno progrediti.
Testo vigente dal 20 giugno 1997
