concernenti l'attuazione a livello regionale Gli elementi da integrarsi nei programmi d'azione sono scelti e adattati in funzione delle caratteristiche socio-economiche, geografiche e climatiche dei Paesi Parte o delle regioni colpite, nonche' del loro livello di sviluppo. Direttive per l'elaborazione dei programmi d'azione, che precisano l'orientamento e il contenuto di questi ultimi per le differenti subregioni e regioni, sono formulate negli allegati concernenti l'attuazione a livello regionale.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-06-04;170~art15 · fonte su Normattiva