, analisi e scambio d'informazioni Le Parti convengono, a seconda delle loro rispettive capacita', di integrare e coordinare la raccolta, l'analisi e lo scambio di dati e d'informazioni pertinenti concernenti periodi di breve e di lunga durata per garantire il monitoraggio del degrado delle terre nelle zone colpite e per meglio comprendere e valutare i fenomeni e gli effetti della siccita' e della desertificazione. Cio' contribuirebbe alla creazione di un sistema d'allarme precoce e di pianificazione preventiva per i periodi di variazioni climatiche sfavorevoli in una forma suscettibile di applicazione, pratica per gli utenti a tutti i livelli, segnatamente da parte delle popolazioni locali. A tal fine, le Parti, secondo quanto conviene: (a) facilitano e consolidano il funzionamento della rete mondiale d'istituzioni e d'installazioni per la raccolta, l'analisi e lo scambio d'informazioni nonche' il monitoraggio a tutti i livelli, considerato che la suddetta rete deve: (i) cercare di utilizzare norme e sistemi compatibili, (ii) includere i dati e le stazioni appropriate, comprese quelle nelle zone remote, (iii) utilizzare e diffondere le tecnologie moderne di raccolta, trasmissione e valutazione dei dati sul degrado delle terre, e (iv) consolidare i legami tra i centri di dati e d'informazione nazionali, subregionali e regionali e le fonti d'informazione mondiali; (b) si assicurano che le attivita' di raccolta, analisi e scambio d'informazioni rispondono ai bisogni degli enti locali e a quelli delle istanze decisionali, nell'intento di risolvere problemi specifici, e provvedono affinche' gli enti locali vi partecipino; (c) sostengono e sviluppano i programmi e progetti bilaterali e multilaterali intesi a definire, attuare, valutare e finanziare la raccolta, l'analisi e lo scambio di dati e d'informazioni, comprese tra l'altro serie integrate d'indicatori fisici, biologici, sociali ed economici; (d) traggono pienamente profitto dalle capacita' delle organizzazioni intergovernative e non governative competenti, in particolare per diffondere le informazioni e i risultati di esperienze pertinenti presso gruppi di destinatari nelle differenti regioni; (e) prestano debita importanza alla raccolta, all'analisi e allo scambio di dati socio-economici, nonche' alla loro integrazione ai dati fisici e biologici; (f) scambiano e comunicano apertamente e tempestivamente la totalita' delle informazioni che emanano da tutte le fonti pubbliche che concernono la lotta contro la desertificazione e l'attenuazione degli effetti della siccita'; e (g) fatte salve le disposizioni delle loro legislazioni e/o delle loro politiche nazionali, scambiano informazioni sulle conoscenze tradizionali e locali provvedendo ad assicurare debitamente la protezione e facendo profittare in modo adeguato la popolazione locale interessata dei vantaggi che ne risultano, in modo equo e secondo modalita' stabilite di comune intesa.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;170~art16 · fonte su Normattiva