con altre convenzioni 1. Le Parti promuovono il coordinamento delle attivita' svolte in virtu' della Convenzione e, se ne sono Parti, in virtu' di altri accordi internazionali pertinenti, segnatamente la Convenzione-quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e la Convenzione sulla biodiversita', al fine di trarre il miglior profitto dalle attivita' previste da ogni accordo pur evitando i doppioni. Le Parti incoraggiano l'esecuzione di programmi comuni, in particolare nell'ambito della ricerca, della formazione, del monitoraggio nonche' della raccolta e dello scambio d'informazioni, nella misura in cui queste attivita' possano aiutare a raggiungere gli obiettivi degli accordi in questione. 2. Le disposizioni della presente Convenzione non incidono affatto sui diritti e sugli obblighi di qualsiasi Parte connessi ad un accordo bilaterale, regionale o internazionale cui quest'ultima si sia vincolata prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;170~art8 · fonte su Normattiva