e meccanismi finanziari 1. Le Parti, vista l'importanza della lotta contro la desertificazione e dall'attenuazione della siccita' nella regione asiatica, favoriscono la mobilizzazione di risorse finanziarie sostanziali e la disponibilita' di meccanismi finanziari, conformemente agli articoli 20 e 21 della Convenzione. 2. Conformemente alla Convenzione e sulla base del meccanismo di coordinamento previsto all'articolo 8 e in conformita' con le loro politiche nazionali di sviluppo, i Paesi Parte colpiti della regione, operando individualmente o collettivamente: (a) adottano debite misure per razionalizzare e consolidare i meccanismi di finanziamento, che fanno capo ad investimenti pubblici e privati per pervenire a risultati concreti nelle azioni di lotta contro la desertificazione e di attenuazione degli effetti della siccita'; (b) determinano i bisogni nell'ambito della cooperazione internazionale, in particolare in materia finanziaria, tecnica e tecnologica, per sostenere gli sforzi profusi a livello nazionale; e (c) favoriscono la partecipazione delle istituzioni di cooperazione finanziaria bilaterali e/o multilaterali al fine di garantire l'attuazione della Convenzione. 3. Le Parti razionalizzano, nella misura del possibile, le procedure per convogliare i fondi ai Paesi Parte colpiti della regione.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;170~allegato-ii-art7 · fonte su Normattiva