[1]TERRITORIALE

[2]1. La presente Convenzione puo' essere estesa, integralmente o con le modifiche necessarie, ad ogni parte del territorio degli Stati contraenti espressamente esclusa dal campo di applicazione della Convenzione, o ad ogni Stato o territorio delle cui relazioni internazionali e' responsabile la Danimarca o l'Italia, che prelevi imposte di natura sostanzialmente analoga a quelle cui si applica la Convenzione. Una tale estensione ha effetto a partire dalla data, ed e' suscettibile delle modifiche e condizioni, ivi comprese le condizioni relative alla cessazione di applicazione fissate di comune accordo tra gli Stati contraenti per mezzo di scambio di note diplomatiche o secondo ogni altra procedura conforme alle loro disposizioni costituzionali. 2. Salvo che i due Stati contraenti non abbiano convenuto diversamente, la denuncia della Convenzione da parte di uno di essi in virtu' dell'articolo 32 porra' termine altresi', alle condizioni previste da detto articolo, all'applicazione della Convenzione ad ogni parte del territorio degli Stati contraenti o ad ogni Stato o territorio cui essa e' stata estesa in conformita' del presente articolo.

Testo vigente dal 7 agosto 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-07-11;170~art29 · fonte su Normattiva