[1]Traduzione non ufficiale

[2]ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL CENTRO EUROPEO PER LE PREVISIONI METEOROLOGICHE A MEDIO TERMINE SUI LOCALI DEL CENTRO SITUATI IN ITALIA

[3]Il Governo della Repubblica italiana, da una parte, ed il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine, dall'altra, Considerata la Convenzione che istituisce il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine, firmata a Bruxelles in data 11 Ottobre 1973 ed emendata con effetti a partire dal 6 Giugno 2010; Considerato il Protocollo sui Privilegi e le Immunita' del Centro allegato alla Convenzione; Considerata la decisione del Consiglio del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine di ubicare un centro dati a Bologna; Considerato che il Protocollo sui Privilegi e le Immunita' del Centro si applica alle attivita' del Centro in Italia; Considerato che il Consiglio del Centro, in accordo con l'Articolo 6 (1)(f) della Convenzione, ha approvato il testo di questo Accordo in data 22 giugno 2017; Hanno concordato quanto segue:

[4]Articolo 1 Uso dei termini

[5]In questo Accordo:

  • a)«Convenzione» si riferisce alla Convenzione che istituisce il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine;
  • b)«Protocollo» si riferisce al Protocollo sui Privilegi e le Immunita' del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine allegato alla Convenzione;
  • c)«Centro» si riferisce al Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine;
  • d)«Governo» si riferisce al Governo della Repubblica italiana;
  • e)«Autorita' Italiane di competenza» significa le Autorita' nazionali o locali della Repubblica italiana, in accordo con le leggi, regolamenti, disposizioni amministrative e le consuetudini della Repubblica italiana;
  • f)I «Locali» sono da riferirsi a: i. qualsiasi terreno o edificio di proprieta', affittato, prestato o in qualche altro modo messo a disposizione del Centro nel territorio della Repubblica italiana finalizzato all'esercizio delle attivita' ufficiali del Centro, ivi incluse le strutture di supporto; ii. in accordo con il Governo e, per la durata di tale utilizzo, qualsiasi terreno o edificio nel territorio della Repubblica italiana che e' temporaneamente utilizzato dal Centro;
  • g)«Direttore Generale» si riferisce al Direttore Generale del Centro;
  • h)«Consiglio» si riferisce al Consiglio del Centro;
  • i)«proprieta' del Centro» si riferisce a tutte le proprieta', inclusi i fondi, le entrate ed altri beni siano essi di proprieta', affittati, in gestione o amministrati del Centro in base ad accordi fiduciari, sovvenzioni, garanzie, o altro finalizzati allo sviluppo delle sue Attivita' Ufficiali;
  • j)«rappresentanti» si riferisce ai rappresentanti degli Stati Membri, i loro sostituti ed i loro consulenti che partecipano alle riunioni del o con il Centro;
  • k)i «membri del personale» sono il Direttore Generale e gli individui appartenenti alle categorie determinate dal Consiglio all'articolo 17 del Protocollo, con eccezione di quelli reclutati localmente e pagati sulla base delle ore lavorate;
  • l)per «Periodo di Occupazione» si intende il periodo a partire dalla data in cui il Centro occupa per la prima volta i Locali;
  • m)per «Opzione di Notifica» si intende una comunicazione in forma scritta da parte del Centro al Governo, con in copia la Regione Emilia-Romagna, in cui si specifica la parte del terreno e gli edifici richiesti la cui locazione e descrizione sono specificati nella Parte II dell'Allegato I ed in cui si specifica la data dalla quale il Centro desidera occupare il menzionato territorio e gli edifici;
  • n)«Attivita' Ufficiali» sono da intendersi tutte le attivita' del Centro, le quali sono autorizzate dalla Convenzione o dal Consiglio ai sensi della Convenzione;
  • o)I «Residenti permanenti in Italia» sono quel personale che, immediatamente prima di assumere il compito nelle Sedi del Centro in Italia, erano gia' residenti in Italia;
  • p)«Regione»: Regione Emilia Romagna;
  • q)«Accordo Supplementare» si riferisce ad un accordo tra il Centro da una parte ed il Governo e la Regione dall'altra, che contiene i dettagli per l'adempimento di questo Accordo e l'occupazione dei Locali da parte del Centro.

Testo vigente dal 1 dicembre 2017

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2017-11-27;170~accordo-art1 · fonte su Normattiva