[1]Spese
[2]1. Le spese derivanti dall'applicazione del presente Trattato sono a carico dello Stato di Esecuzione, ad eccezione delle spese sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato di Condanna. 2. Lo Stato di Esecuzione puo', tuttavia, recuperare in tutto o in parte le spese di trasferimento dalla persona condannata se il trasferimento e' avvenuto su richiesta di questa.
Testo vigente dal 19 novembre 2025
