[1]Spese

[2]1. Le spese derivanti dall'applicazione del presente Trattato sono a carico dello Stato di Esecuzione, ad eccezione delle spese sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato di Condanna. 2. Lo Stato di Esecuzione puo', tuttavia, recuperare in tutto o in parte le spese di trasferimento dalla persona condannata se il trasferimento e' avvenuto su richiesta di questa.

Testo vigente dal 19 novembre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-11-17;170~trattato-art19 · fonte su Normattiva