[1]DI CONTROVERSIE TRA UNA PARTE CONTRAENTE ED UN INVESTITORE(I) DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE

[2]1. Qualora dovesse insorgere una controversia tra la Parte Contraente ospite ed un investitore (gli investitori) dell'altra Parte Contraente in merito ad un investimento, la Parte Contraente ospite e l'investitore (gli investitori) cercheranno in primo luogo di comporre tale controversia in via amichevole, tramite negoziati e consultazioni. 2. Qualora tale controversia non possa essere risolta come previsto dal paragrafo 1 del presente Articolo entro sei mesi dalla data della richiesta di composizione inviata per iscritto, l'investitore interessato potra', a sua scelta, sottoporre la controversia:

  • a)al Tribunale della Parte Contraente ospite territorialmente competente;

[3]ovvero, con il dovuto riguardo per le leggi ed i regolamenti della Parte Contraente ospite:

  • b)ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformita' con il Regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) e la Parte Contraente ospite si impegna ad accettare il lodo di tale Tribunale Arbitrale.
  • c)al Contro Internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti, per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, se o non appena entrambe le Parti Contraenti vi abbiano acceduto.

Testo vigente dal 7 agosto 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-07-11;171~accordo-art8 · fonte su Normattiva