[1]DELLE CONTROVERSIE TRA LE PARTI CONTRAENTI

[2]1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo dovra' essere, per quanto possibile, amichevolmente composta attraverso consultazioni e negoziati. 2. Nel caso in cui tale controversia non possa essere composta entro i sei mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia dato notizia scritta all'altra Parte Contraente, la controversia verra', su iniziativa di una delle Parti Contraenti e con il dovuto riguardo alle leggi ed ai regolamenti di entrambe, sottoposta ad un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformita' alla disposizioni del presente Articolo. 3. Il Tribunale Arbitrale verra' costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna delle due Parti Contraenti nominera' un membro del Tribunale ed i due membri cosi designati eleggeranno il Presidente del Tribunale entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti. 4. Se, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non saranno ancora state effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti, in mancanza di diverse intese, potra' richiedere la loro effettuazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero per qualsiasi motivo non gli fosse possibile procedere alle nomine, ne verra' fatta richiesta al Vice Presidente della Corte. Nel caso in cui il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti, o per qualsiasi motivo non possa effettuare le nomine, verra' inviato a provvedere il membro della Corte Internazionale di Giustizia piu' anziano che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti. 5. Il Tribunale arbitrale decidera' a maggioranza e le sue decisioni saranno vincolanti per le Parti Contraenti. Entrambe le Parti Contraenti sosterranno le spese del proprio arbitrato e del proprio rappresentante alle udienze. Le spese del Presidente e quelle residuali saranno divise tra le Parti Contraenti in misura eguale. 6. Il Tribunale Arbitrale stabilira' le proprie procedure e determinera' il luogo in cui avra' corso l'arbitrato.

Testo vigente dal 7 agosto 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-07-11;171~accordo-art9 · fonte su Normattiva