[1]' DELL'ACCORDO

[2]1. Il presente Accordo sara' sottoposto a ratifica. 2. Il presente Accordo entrera' in vigore per un periodo di dieci anni dopo trenta giorni dalla data dell'ultima delle due notifiche con le quali le due Parti Contraenti si comunicheranno ufficialmente che le rispettive procedure di ratifica sono state completate. Il presente Accordo rimarra' in vigore anche in seguito a meno che una delle Parti Contraenti non decida di comunicare in forma scritta la propria intenzione di porvi termine. In tal caso, l'Accordo avra' termine dopo sei mesi dalla data di ricezione della notifica. 3. Dopo che il presente Accordo e' giunto a scadenza, o qualora vi sia stato posto termine, le disposizioni in esso contenute si applicheranno agli investimenti effettuati nell'ambito dell'Accordo medesimo per un ulteriore periodo di 10 anni.

[3]In fede di che, i Sottoscritti, debitamente autorizzati a cio' dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo.

[4]Fatto a Roma il 10 mano 1999, corrispondente ad Esfand 19, 1377 (calendario iraniano) in due versioni originali, ciascuna in lingua italiana, farsi, ed inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso di ogni divergenza sull'interpretazione fara' fede il testo inglese.

[5]Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica Islamica dell'Iran

[6]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 7 agosto 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-07-11;171~accordo-art10 · fonte su Normattiva