[1]- Prescrizione

[2]Ciascuna Parte adottera' i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinche' i termini di prescrizione per dare inizio ai procedimenti riguardo ai reati stabiliti in conformita' alla agli articoli 18, 19 paragrafo 1.a e b, e 21, paragrafo 1.a e b vengano dilatati per una durata sufficiente a consentire l'avvio efficiente dei seguiti dopo che la vittima abbia raggiunto la maggiore eta' e che siano proporzionati alla gravita' del reato in questione.

Testo vigente dal 8 ottobre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-10-01;172~convenzione-art33 · fonte su Normattiva