Art. 32 (Convenzione)
[1]- Avvio dei procedimenti
[2]Ciascuna Parte adottera' i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere per assicurare che le indagini o i seguiti relativi ai reati stabiliti in conformita' alla presente Convenzione non siano subordinati alla dichiarazione o all'accusa proveniente da una vittima e che il procedimento continui anche nel caso in cui la vittima ritratti.
Testo vigente dal 8 ottobre 2012
