Art. 34 (Convenzione)
[1]- Indagini
[2]1. Ciascuna Parte adottera' i necessari provvedimenti affinche' le persone, le unita' o i servizi incaricati delle indagini siano specializzati nella lotta contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali relativi ai bambini, o che ie persone siano formate a questo scopo. Detti servizi o unita' dovranno disporre di adeguate risorse finanziarie. 2. Ciascuna Parte adottera' i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinche' l'incertezza sull'eta' reale della vittima non pregiudichi l'avvio di un'inchiesta penale.
Testo vigente dal 8 ottobre 2012
