[1]ALLEGATO

[2]Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese

[3]Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese (di seguito denominati «le parti»), al fine di promuovere i loro scambi culturali e le loro coproduzioni cinematografiche e televisive, in conformita' alla legislazione nazionale ed ai regolamenti in vigore nei due Paesi, attraverso negoziazioni amichevoli, hanno convenuto quanto segue:

[5]Per «film in coproduzione» si intende un film che e' co-finanziato e congiuntamente prodotto dai produttori dei due Paesi all'interno e all'esterno dei territori della Repubblica Italiana e della Repubblica Popolare Cinese. «I film in coproduzione» includono lungometraggi, film di animazione, film a carattere scientifico e documentari (inclusi film TV e film in digitale). Ogni film co-finanziato e congiuntamente prodotto ai sensi del presente Accordo sara' considerato come film nazionale da e in ciascuno dei due Paesi e beneficera' di tutti i diritti e vantaggi previsti dalla legislazione nazionale e dai regolamenti in vigore nei due Paesi.

Testo vigente dal 10 ottobre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-09-25;173~accordo-art1 · fonte su Normattiva