Al fine di incrementare la coproduzione cinematografica tra i due paesi, le competenti Autorita' di entrambe le Parti incoraggiano e sostengono i propri produttori e gli studi cinematografici affinche' i film vengano girati nel territorio dell'altra Parte, e si adoperano per assicurare loro ogni possibile assistenza.

Testo vigente dal 10 ottobre 2012

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2012-09-25;173~accordo-art15 · fonte su Normattiva