La post-produzione di film in coproduzione dovra' essere effettuata nel paese in cui hanno avuto luogo le riprese in esterno. Nel caso in cui sia necessario effettuarla nel paese dell'altra parte o, per particolari esigenze, in un paese che non partecipa alla coproduzione, e' necessaria l'approvazione delle competenti Autorita' di entrambi i Paesi.

Testo vigente dal 10 ottobre 2012

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2012-09-25;173~accordo-art9 · fonte su Normattiva