(1) Le opere coprodotte ai sensi del presente Accordo vengono girate, elaborate, doppiate o sottotitolate, fino alla creazione della prima copia di distribuzione, in teatri di posa situati all'interno dei Paesi dei coproduttori partecipanti. (2)Le riprese in esterni o in interni dal vero, in un Paese che non partecipa alla coproduzione, possono essere autorizzate qualora la sceneggiatura o il soggetto della coproduzione da realizzare lo rendano necessario. (3)Nei casi di assoluta eccezionalita', e' possibile ricorrere ad un altro Paese per i servizi di doppiaggio o sottotitolaggio previa autorizzazione delle Autorita' competenti.

Testo vigente dal 3 agosto 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;87~allegato-art8 · fonte su Normattiva