[1]ARTICOLO V
[2]Riprese
[3]1. Le coproduzioni cinematografiche realizzate ai sensi del presente Accordo vengono girate, elaborate, doppiate o sottotitolate, fino alla creazione della prima copia di distribuzione, in teatri di posa all'interno di uno dei due Paesi. 2. Le riprese in esterni o in interni dal vero, in un Paese che non partecipa alla coproduzione cinematografica, possono essere autorizzate qualora la sceneggiatura o il soggetto della coproduzione cinematografica lo rendano necessario.
Testo vigente dal 22 novembre 2021
