[1]Articolo V

[2]1. Il Consiglio direttivo del programma stabilisce gli elementi necessari alla decisione dei partecipanti di procedere alla fase di produzione del programma stesso. Quelli, fra i partecipanti, che si sono dichiarati interessati a partecipare alla fase di produzione concludono un nuovo accordo che definisce il contenuto di questa fase, le modalita' finanziarie della sua esecuzione cosi' come l'attribuzione dei lavori che essi si sforzeranno di mantenere, nei limiti del possibile, identica a quella definita per la fase di sviluppo. 2. I partecipanti si sforzeranno di mantenere disponibili, nel corso della fase di produzione, i mezzi industriali messi in opera nel corso della fase di sviluppo e, sia che partecipino o meno al nuovo accordo, non porranno ostacoli all'utilizzazione di questi mezzi.

Testo vigente dal 9 giugno 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-01;174~artv · fonte su Normattiva