[1]Articolo XIII

[2]1. Il razzo Ariane, quando sara' dichiarato operativo, sara' messo a disposizione della Organizzazione e dei partecipanti per le loro necessita' secondo una decisione dei partecipanti presa attraverso il Consiglio direttivo del programma, o attraverso un organo che venga stabilito nel quadro della Agenzia menzionata all'articolo 2, e secondo le disposizioni di un nuovo accordo di cui all'articolo V, paragrafo 1. Le installazioni appartenenti al Governo francese e necessarie alla realizzazione dei lanci saranno anch'esse messe a disposizione della Organizzazione e dei partecipanti, in conformita' alle condizioni menzionate allo articolo 12, paragrafo 2, di cui sopra. 2. La decisione relativa alle condizioni secondo le quali dei modelli di volo del razzo vettore Ariane potrebbero essere messi a disposizione di altri Stati e di organizzazioni internazionali a fini pacifici, nonche' a quelle secondo le quali dei lanci potrebbero essere eseguiti per conto di questi Stati ed organizzazioni sara' presa alla maggioranza dei due terzi dei partecipanti con riserva delle disposizioni del nuovo accordo menzionato all'articolo V, paragrafo 1. 3. Le disposizioni che figurano ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche alla fornitura di elementi, sottogruppi e componenti realizzati per la fase di sviluppo del programma.

Testo vigente dal 9 giugno 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-01;174~artxiii · fonte su Normattiva