[1]Articolo VI

[2]1. Le spese derivanti dall'esecuzione della fase di sviluppo del programma ai termini del presente accordo, sono sostenute dai partecipanti in conformita' alle disposizioni previste all'allegato B del presente accordo. 2. I partecipanti convengono di contribuire, sulla base di una copertura finanziaria stabile di 380.391.165 U.C.:

  • a)alle spese dirette come sono definite nell'allegato B, paragrafo I-a), del presente accordo relative alla fase di sviluppo del programma sulla base di un ammontare di 2060 milioni di franchi francesi che rappresentano 370.891.165 U.C., secondo il tasso di conversione in vigore al primo gennaio 1973 (un U.C. rappresentando 5,55419 franchi francesi;
  • b)alle spese interne della organizzazione previste all'allegato B, paragrafo 1-b) del presente accordo che ammontano a 2.500.000 U.C.; e
  • c)alle spese risultanti dalla manutenzione di impianti specifici che verrebbero creati o messi a disposizione della organizzazione per la esecuzione del programma alle condizioni menzionate all'articolo XII, paragrafo 2 del presente accordo sulla base di un ammontare di 7.000.000 di U.C. Le spese del gruppo che si occupa del progetto e del personale di assistenza tecnico del CNES vengono assunte dal Governo francese. 3. I partecipanti contribuiscono alle spese sopra menzionate al paragrafo 2 secondo le tabelle dei contributi fissate nell'allegato B del presente accordo e con riserva delle disposizioni contenute nell'articolo VII. Quindi, nel caso venissero applicate le disposizioni dell'articolo VII, paragrafo 2, circa le spese previste dal paragrafo 2-a) sopra riportato, l'impegno totale dei partecipanti ammonterebbe a 454.569.398 U.C., nonostante le disposizioni del successivo articolo VII, paragrafi 1 e 2-b). 4. I bilanci annuali relativi alla fase di sviluppo del programma vengono approvati a maggioranza dei due terzi dei partecipanti che rappresenti almeno i due terzi del peso dei voti menzionato ai paragrafi 2, 3 dell'allegato B, del Consiglio direttivo del programma allo interno della copertura finanziaria stabile prevista al paragrafo 2 del presente articolo. I partecipanti s'impegnano a mettere a disposizione della Organizzazione i fondi necessari alla esecuzione del programma secondo le procedure e lo scadenzario che figura all'allegato B del presente accordo. Un aggiornamento di questo scadenzario verra' presentato ogni anno al Consiglio direttivo del programma insieme con il bilancio.

Testo vigente dal 9 giugno 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-01;174~artvi · fonte su Normattiva