[1]Articolo XII
[2]1. L'Organizzazione agendo per conto dei partecipanti e' proprietaria degli elementi del razzo Ariane delle installazioni e degli equipaggiamenti acquistati per la sua realizzazione e delle installazioni di lancio realizzate nel quadro del programma. 2. I partecipanti proprietari di installazioni che possano essere utilizzate ai fini del programma Ariane si impegnano a metterle a disposizione di detto programma a condizioni finanziarie limitatamente al rimborso delle spese marginali. 3. Gli elementi, strutture ed equipaggiamenti previsti al paragrafo I del presente articolo sono messi a disposizione dei partecipanti che agiscono nel quadro del loro programma o di un programma dell'organizzazione nella misura in cui la loro utilizzazione ai fini del programma Ariane lo permette. In queste condizioni i canoni chiesti per questa utilizzazione non contemplano l'ammortamento di questi beni. Il Consiglio direttivo del programma fissa le relative condizioni. 4. L'organizzazione puo' mettere questi beni a disposizione di terzi non previsti nel paragrafo 3 del presente articolo, nella misura in cui la loro utilizzazione ai fini del programma Ariane e per i bisogni dei partecipanti lo permette, e nelle condizioni finanziarie che saranno fissate dal Consiglio direttivo del programma. 5. Qualsiasi cessione di elementi, iniziati ed equipaggiamenti acquistati e' decisa dal Consiglio direttivo del programma previa consultazione con il Consiglio dell'Organizzazione.
Testo vigente dal 9 giugno 1975
