[1]Articolo XVIII

[2]I partecipanti possono decidere all'unanimita' di mettere fine al programma; in questo caso priorita' di acquisizione degli elementi, strutture, equipaggiamenti acquistati per l'esecuzione della fase di sviluppo di questo programma sara' data al partecipante che si impegnera' a proseguire per proprio conto questo programma od un programma affine.

Testo vigente dal 9 giugno 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-01;174~artxviii · fonte su Normattiva