[1]Articolo VII
[2]1. Salvo disposizioni particolari previste all'allegato B, paragrafo 2.4 del presente accordo, i partecipanti convengono, al fine di permettere la revisione delle somme menzionate all'articolo VI, paragrafo 2, nel caso di variazione del livello dei prezzi:
- a)di applicare al contributo di ogni partecipante alle spese dirette previste dall'articolo VI, paragrafo 2-a), delle formule di revisione che utilizzino gli indici nazionali appropriati adottati dalla Organizzazione e
- b)di applicare al contributo di ogni partecipante alle spese previste all'articolo VI paragrafo 2-b) e c), le regole normali in vigore nell'Organizzazione. 2. Se, su parere del Consiglio direttivo del programma, l'ammontare delle spese dirette previste all'articolo VI, paragrafo 1-a), deve essere revisionato per dei motivi diversi da una variazione del livello dei prezzi, sono da applicarsi le seguenti disposizioni:
- a)nella misura in cui non vi siano spese aggiuntive superiori al 20 per cento di questo ammontare, eventualmente previsionato secondo le disposizioni del precedente paragrafo 1, sopra riferito, i partecipanti sono tenuti a contribuirvi in una misura proporzionale al loro contributo stabilito all'allegato B del presente accordo;
- b)le spese aggiuntive superiori al 20 per cento di detto ammontare, sono assunte dal governo francese nella misura in cui non eccedono il 35%;
- c)nessun partecipante puo' ritirarsi dal programma finche' rimangono valide le disposizioni del comma a) e del comma b) del presente paragrafo;
- d)quando le spese aggiuntive eccedono il 35% dell'ammontare delle spese dirette previste all'articolo VI, paragrafo 2-a), eventualmente revisionate conformemente alle disposizioni del paragrafo I di cui sopra, sia di fatto, sia secondo le previsioni accettate dal Consiglio direttivo del programma, gli obblighi del Governo francese piu' sopra menzionati cessano e i partecipanti si accordano sul seguito da dare al programma;
- e)il Governo francese riesaminera' il mantenimento dell'impegno previsto al comma b) piu' sopra riportato nel caso in cui i fondi necessari alla esecuzione del programma non potessero piu' essere messi a sua disposizione dall'Organizzazione per il venir meno di uno o piu' partecipanti.
Testo vigente dal 9 giugno 1975
