1. I Partecipanti convengono, al fine di consentire la revisione del quadro finanziario fisso in caso di variazione dei prezzi, di applicare la procedura in vigore nell'Organizzazione. 2. Se il quadro finanziario deve essere revisionato per motivi diversi da una variazione del livello dei prezzi, le seguenti disposizioni sono applicabili:

  • a)qualora non vi sia il superamento cumulativo dei costi superiore al 20% dell'ammontare del quadro finanziario, nessun partecipante puo' ritirarsi dal programma e il Direttivo del programma decide le spese addizionali a maggioranza di 2/3;
  • b)in caso di superamento cumulativo dei costi superiore al 20% dell'ammontare del quadro finanziario, i Partecipanti che lo desiderano possono ritirarsi dal programma Marots salve le disposizioni dell'articolo 16. Coloro che vogliono proseguirne l'esecuzione si consultano e fissano le modalita' della sua continuazione. Essi ne informano il Consiglio dell'Organizzazione che prende, all'occorrenza, tutte le disposizioni necessarie.

Testo vigente dal 9 giugno 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-01;174~art6 · fonte su Normattiva