Le prestazioni di cui all'articolo 10 devono essere accordate per tutta la durata dell'eventualita' coperta, con l'eccezione che in caso di stato morboso la durata delle prestazioni puo' essere limitata a 26 settimane per ciascun caso; tuttavia, le prestazioni mediche non possono essere sospese per tutto il tempo in cui viene pagata un'indennita' di malattia, e devono essere adottate disposizioni per prolungare il limite summenzionato quando si tratti di malattie previste dalla legislazione nazionale per le quali sia riconosciuta la necessita' di cure prolungate.

Testo vigente dal 5 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-08;174~art12 · fonte su Normattiva