[1]PARTE III INDENNITA' DI MALATTIA
[2]ARTICOLO 13.
[3]Ogni Parte Contraente per la quale sia in vigore la presente parte del Codice, deve garantire alle persone assistite la concessione di indennita' di malattia, in conformita' degli articoli seguenti di detta parte.
Testo vigente dal 5 maggio 1976
