Le prestazioni di cui agli articoli 49 e 50 devono essere concesse per tutta la durata dell'eventualita' prevista; tuttavia, i pagamenti periodici possono essere limitati a dodici settimane meno che non venga imposto o autorizzato dalla legge nazionale un periodo piu' lungo di astensione al lavoro, nel qual caso i pagamenti non potranno essere limitati ad un periodo di durata inferiore.
Testo vigente dal 5 maggio 1976
