La prestazione di cui all'articolo 16 deve essere concessa per tutta la durata dell'eventualita', con riserva che la durata della prestazione possa essere limitata a 26 settimane per ciascun caso di malattia, con la possibilita' di sospendere le prestazioni per i primi tre giorni di sospensione del guadagno.
Testo vigente dal 5 maggio 1976
