La prestazione di cui all'articolo 16 deve essere concessa per tutta la durata dell'eventualita', con riserva che la durata della prestazione possa essere limitata a 26 settimane per ciascun caso di malattia, con la possibilita' di sospendere le prestazioni per i primi tre giorni di sospensione del guadagno.

Testo vigente dal 5 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-08;174~art18 · fonte su Normattiva