Le prestazioni di cui agli articoli 34 e 36 devono, nella eventualita' coperta, essere garantite almeno alle persone assistite che erano impiegate in qualita' di salariati sul territorio della Parte Contraente al momento dell'infortunio o al momento in cui la malattia e' stata contratta e, se si tratta di pagamenti periodici risultanti dal decesso del capofamiglia alla vedova ed ai figli di costui.
Testo vigente dal 5 maggio 1976
