[1]PARTE VI TRATTAMENTO IN CASO DI INFORTUNI SUL LAVORO E DI MALATTIE PROFESSIONALI
[2]ARTICOLO 31.
[3]Ogni Parte Contraente, per la quale sia in vigore la presente parte del Codice, deve garantire alle persone assistite la concessione di prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, in conformita' degli articoli seguenti della parte suddetta.
Testo vigente dal 5 maggio 1976
