[1]PARTE VI TRATTAMENTO IN CASO DI INFORTUNI SUL LAVORO E DI MALATTIE PROFESSIONALI

[2]ARTICOLO 31.

[3]Ogni Parte Contraente, per la quale sia in vigore la presente parte del Codice, deve garantire alle persone assistite la concessione di prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, in conformita' degli articoli seguenti della parte suddetta.

Testo vigente dal 5 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-08;174~art31 · fonte su Normattiva