[1]PARTE IV INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE
[2]ARTICOLO 19.
[3]Ogni Parte Contraente per la quale sia in vigore la presente parte del Codice, deve garantire alle persone assistite, la concessione di prestazioni in caso di disoccupazione, in conformita' degli articoli seguenti di detta Parte.
Testo vigente dal 5 maggio 1976
