Il valore totale delle prestazioni concesse in conformita' dell'articolo 42, alle persone assistite dovra' essere tale da rappresentare l'1,5 per cento del salario di un operaio adulto, non specializzato, di sesso maschile, determinato in conformita' delle norme contenute nell'articolo 66, moltiplicato per il numero totale dei figli di tutti i residenti.

Testo vigente dal 5 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-08;174~art44 · fonte su Normattiva