Le prestazioni devono comprendere: (a) sia un pagamento periodico concesso ad ogni persona assistita che abbia compiuto lo "stage" prescritto; (b) sia la fornitura ai figli o per i figli di vitto, vestiario, alloggio, soggiorni di vacanze o assistenza domestica; (c) sia una combinazione delle prestazioni previste dai sottoparagrafi (a) e (b) del presente articolo.
Testo vigente dal 5 maggio 1976
