1. Ai fini del presente titolo, le Parti comunicano fra loro per il tramite delle Autorita' centrali designate. 2. L'Autorita' centrale designata per la Repubblica Italiana e' il Ministero della Giustizia. 3. L'Autorita' centrale designata per la Repubblica di Moldova e' il Ministero della Giustizia.
Testo vigente dal 1 dicembre 2009
