L'esecuzione dell'assistenza non puo' dar luogo a rimborso di spese. Tuttavia la Parte richiesta ha diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute per i periti, i testimoni e gli interpreti, nonche' delle spese occasionate dall'esecuzione di commissioni rogatorie o di notificazioni con l'osservanza di forme particolari, come previsto dall'articolo 13, paragrafo 1 del presente Accordo.
Testo vigente dal 1 dicembre 2009
