[1]Autorita' Centrali

[2]1. Ai fini del presente Trattato, le Parti designano le Autorita' Centrali competenti per la sua attuazione:

  • a)Per la Repubblica Italiana l'Autorita' Centrale e' il Ministero della Giustizia.
  • b)Per la Repubblica del Kazakhstan, l'Autorita' Centrale e' l'Ufficio del Procuratore Generale; 2. Ciascuna Parte Contraente comunica all'altra, tramite il canale diplomatico, gli eventuali cambiamenti dell'Autorita' Centrale designata. 3. Le Autorita' centrali comunicheranno direttamente tra loro per l'applicazione delle disposizioni del presente Trattato.

Testo vigente dal 20 agosto 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-07-24;90~art4 · fonte su Normattiva