[1]Spedizione dei bagagli

[2]§ 1 Gli obblighi contrattuali relativi all'inoltro dei bagagli devono essere attestati da uno scontrino bagagli consegnato al viaggiatore. § 2 Fatto salvo l'articolo 22, l'assenza, l'irregolarita' o la perdita dello scontrino bagagli non pregiudica ne' l'esistenza ne' la validita' degli accordi relativi all'inoltro dei bagagli che rimangono sottoposti alle presenti Regole uniformi. § 3 Lo scontrino bagagli fa fede, fino a prova contraria, della registrazione dei bagagli e delle condizioni del loro trasporto. § 4 Fino a prova contraria, si presume che nel momento della presa in consegna dei bagagli da parte del trasportatore, questi ultimi fossero in buone condizioni apparenti e che il numero ed il volume dei colli corrispondessero alle descrizioni riportate sullo scontrino bagagli.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~art16 · fonte su Normattiva