[1]Registrazione e trasporto

[2]§1 Salvo eccezione prevista dalle Condizioni generali di trasporto, la registrazione dei bagagli si effettua solo su presentazione di un titolo di trasporto valido almeno fino al luogo di destinazione dei bagagli. Per di piu' la registrazione avviene in conformita' alle prescrizioni in vigore nel luogo di spedizione. §2 Quando le Condizioni generali di trasporto prevedono che i bagagli possono essere ammessi al trasporto senza la presentazione di un titolo di trasporto, le disposizioni delle presenti Regole uniformi che disciplinano i diritti e gli obblighi del viaggiatore relativi ai suoi bagagli, si applicano per analogia allo spedizioniere del bagaglio. §3 Il trasportatore puo' inoltrare i bagagli con un altro treno o un altro mezzo di trasporto e con un altro itinerario, diversi da quelli del viaggiatore.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~art18 · fonte su Normattiva